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Le entrate degli enti locali, prospettive di riforma - webinar 19 aprile

Le entrate comunali di parte corrente hanno totalmente cambiato fisionomia negli ultimi anni, nel passaggio dalla finanza derivata a quella propria. La Costituzione evidenzia chiari principi all’art. 119: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Quindi, hanno risorse autonome; stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Sulla perequazione, tuttavia, occorre rilevare che il Fondo di solidarietà fatica a decollare, tra difficili intese e calcoli da verificare. L’impianto del federalismo fiscale di cui Legge 42/2009 procede lentamente, ma continua a produrre nuove norme. La sentenza Corte Costituzionale n. 71/2023 ha portato una modifica in legge di bilancio 2024 con la formazione del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei servizi.

La Legge 111/2023 “Delega al Governo per la riforma fiscale” ha portato criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province, in parte già applicati. Tra i criteri della delega emergono anche “assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, attraverso il potenziamento dell'autonomia finanziaria, garantendo tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali attribuite, nonchè di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, salvaguardandone la manovrabilità a garanzia del mantenimento della dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio”.

Per le Province e le Città metropolitane è previsto un tributo proprio destinato ad assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata manovrabilità e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Occorre quindi essere pronti a ragionare in modo diverso sulle entrate e sulla accountability.

Ne parleremo nel webinar specifico sul tema, in programma Venerdì 19 aprile, dalle ore 9 alle ore 12

LE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI - Strumento flessibile di bilancio.