← Indietro

Le Fondazioni non applicano il TUSP, bensì gli stessi criteri

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 84/2025, ha rilevato che le fondazioni partecipate da enti pubblici non applicano direttamente il Dlgs 175/2026 TUSP, ma di fatto devono seguire gli stessi criteri ed essere motivate nella loro costituzione e mantenimento da criteri e finalità in linea con l'interesse pubblico, devono dimostrare sostenibilità economica e corenza con le funzioni istituzionali dell'ente.

La Sezione ha affrontato la questione, non priva di rilievo sistematico, circa l'estensibilità del perimetro applicativo del TUSP e dei correlati vincoli di finanza pubblica alle Fondazioni di partecipazione.

In particolare, la Sezione ha analizzato la natura ibrida di questi soggetti, che si collocano tra il diritto privato e la funzione pubblica, sollecitando una riflessione sull'opportunità di applicare, in via analogica, i principi di sostenibilità economico-finanziaria e di coerenza con le finalità istituzionali, propri delle società partecipate.