Le manutenzioni sono capitalizzabili solo se hanno natura straordinaria
Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2025, di modifica ai principi contabili Dlgs 118/2011, considera un particolare intervento di manutenzione straordinaria.
Innanzitutto, è chiarito che le manutenzioni sono capitalizzabili solo se hanno natura straordinaria, nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.
Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, ecc.).
Inoltre la novità del principio evidenzia che un particolare intervento di manutenzione straordinaria è costituito dalle opere per la sistemazione del suolo, finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire o mitigare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane, erosioni, alluvioni. A decorrere dall’esercizio 2026, i costi capitalizzati riguardanti le “Opere per la sistemazione del suolo” sono rilevati nella voce del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardante il bene per il quale sono stati sostenuti, mentre nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, le spese riguardanti le opere per la sistemazione del suolo continuano ad essere registrate nell’apposita voce (U.2.02.01.09.014).
In occasione dell’apertura delle scritture dell’esercizio 2026, si procede alla chiusura contabile delle voci del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato riguardanti le opere per la sistemazione del suolo che, dall’esercizio 2027, sono eliminate dal modulo del piano dei conti integrato (1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo, 1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario, 2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo e 1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo), incrementando:
- i conti riguardanti le immobilizzazioni che sono state oggetto degli interventi di sistemazione del suolo;
- i conti riguardanti la manutenzione straordinaria su beni di terzi con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l’ente si avvale;
- gli oneri per insussistenze dell’attivo con riferimento alle opere di sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l’ente non si avvale.
A decorrere dall’esercizio 2026, nelle scritture della contabilità economico patrimoniale, i costi sostenuti per realizzare opere per la sistemazione del suolo effettuate sui beni di terzi di cui l’ente non si avvale sono rilevati tra i costi dell’esercizio (acquisto di beni, acquisito di servizi, ecc.).