Le procedure concorsuali riservate non sono assimilabili alle stabilizzazioni di personale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10414/2025 ha affermato che le procedure concorsuali, ancorché interamente riservate, non possono essere assimilate alle ipotesi di stabilizzazione in senso tecnico, procedure, queste ultime nelle quali, invece, le amministrazioni non hanno il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato programmate e decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative e sulla base dell’anzianità di servizio, potendosi ammettere la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale, soltanto per il caso di pari anzianità (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 16041/2010).
Solo in presenza di una procedura di stabilizzazione che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli della amministrazione, può quindi escludersi il diritto al risarcimento del danno cd. comunitario.
Va ribadito – aggiungono i Magistrati - che tutte le volte in cui l’assunzione a tempo indeterminato è frutto di una procedura concorsuale o di un corso concorso, ancorché riservati agli assunti a termine, l’immissione in ruolo non costituisce conseguenza diretta ed immediata dell’abuso, essendo, invece, il frutto del superamento della selezione di merito attraverso la valutazione delle capacità e delle qualità professionali dei concorrenti (cfr. sul punto le non massimate Cass. n. 13209/2024, Cass. n. 20123/2024, Cass. 35145/2023), di modo che spetta comunque il diritto al risarcimento del danno cd. comunitario.
Nel caso di specie è la stessa parte ricorrente in cassazione che, nello sviluppo del motivo, riconosce che l’immissione in ruolo è avvenuta all’esito di procedura concorsuale di corso/concorso, seppur riservata agli assunti a tempo determinato, di modo che ciò solo basta ad escludere la fondatezza del ricorso.
Nella memoria la PA continua ad insistere sull’avvenuta elisione del danno da precariato, rimarcando ancora che l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore è avvenuta in virtù di corso/concorso riservato agli assunti a tempo indeterminato, non confrontandosi affatto con l’insegnamento del giudice di legittimità innanzi richiamato che esclude l’efficacia sanante dell’abuso di detta ipotesi.