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Le regole da seguire in esercizio provvisorio

Il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2025 e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto del 24 dicembre 2025, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Lo stesso decreto ministeriale ha autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del TUEL, l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28 febbraio 2026.

Secondo l’art. 163 TUEL e l’All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, nel corso dell’ESERCIZIO PROVVISORIO, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio. Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun PROGRAMMA, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell’esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel LIMITE DEI DODICESIMI le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.

Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, Dlgs 118/2011 e smi, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 Dlgs 118/2011 e smi, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito L’UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DOCUMENTATA DEL DIRIGENTE COMPETENTE. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente.

Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il FONDO DI RISERVA, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.

Nel corso dell’esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente.

Nel corso dell’esercizio provvisorio provvisoria è possibile:

a) PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE, effettuare VARIAZIONI agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati COMPENSATIVE all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

b) PER QUANTO RIGUARDA LE ENTRATE, effettuare VARIAZIONI agli stanziamenti di competenza delle entrate COMPENSATIVE all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

-sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

-possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni esigibili nell’esercizio successivo.