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Le risorse per il welfare integrativo polizia municipale finanziate da sanzioni CDS sono soggette al limite salario accessorio

La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 281 del 16.09.2025 ha analizzato richiesta di parere avente ad oggetto la riconducibilità o meno dei proventi derivanti dalle sanzioni stradali, destinati a misure di assistenza e previdenza per il personale di Polizia locale ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 285/1992, nell'ambito delle risorse del trattamento accessorio soggette al valore soglia stabilito dall'art. 23, c.2, d.lgs. 75/2017. L'Ente, richiamata la deliberazione della Sezione n. 39/2024, oltre alla deliberazione della Sezione regionale di controllo Liguria n. 27/2019, evidenzia la riconduzione delle risorse in parola alle misure di welfare integrativo e il principio di diritto formulato di recente in materia dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui “ le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da associarsi al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'art 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali” ( n. 17/2024/QMIG).

Stante le previsioni introdotte dal comma 124 dell'art.1 l. 207/2024, che hanno associato al valore soglia dell'art. 23 “ le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo ”, il Comune chiede, quindi, alla Sezione se i proventi da sanzioni stradali destinati a misure assistenziali e previdenziali per il personale di Polizia Locale devono ora ritenersi soggette al limite normativo ex art. 23, c.2, ovvero ricadano nella disposizione escludente contenuta nel medesimo comma 124 dell'art.1 per cui sono “fatte salve le risorse riconosciute a conto fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”.

La Corte dei Conti in proposito ha evidenziato che “alla disposizione “ fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale ” contenuta nell'art.1, c.124 l.207/2024, deve riconoscersi il significato deducibile dal tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla Polizia Locale ed espressamente finanziate con proventi ex art.208 d.lgs. 285/1992, giuste le previsioni di legge e di contratto collettivo, possono ritenersi tuttora NON soggette al limite di cui all'articolo 23, c.2, d.lgs. 75/2017”.