Le spese economali sono una deroga ai principi generali e non possono eludere l’impegno di spesa
La Corte dei Conti Calabria Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 170/2025 ha evidenziato che LE SPESE ECONOMALI COSTITUISCONO UNA DEROGA RISPETTO AL PRINCIPIO GENERALE DI NECESSARIA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.
Tale peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (ex pluribus, sez. giur. Veneto, sent. n. 134/2013).
Sul terreno contabile, poi, mentre l’ordinario processo di spesa inizia con l’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli enti con contabilità economica) che viene poi “ratificato” dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione a bilancio e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. sez. Molise, sent. n. 31/2016 e sez. Piemonte sent. n. 45/2017).
Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende, infine, la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime.
L’economo, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico (cfr. art. 194 R.D. n. 827/1924), è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l’ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari. La gestione economale, detto altrimenti, costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse.
IL FONDO ECONOMALE PROPRIO PER QUESTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER AGGIRARE LE DISPOSIZIONI DI CONTABILITÀ IN TEMA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, neppure ricorrendo all’artificiosa parcellizzazione delle spese, e deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell’ente, quale espressione dell’indirizzo politico-amministrativo dello stesso.