Le spese per gemellaggi sono spese di rappresentanza
La Corte dei Conti Piemonte ha affrontato con delibera n. 77/2026 questione relativa all’inquadramento delle spese di gemellaggio.
Premettendo che, nella ricorrenza del trentennale del gemellaggio con un Comune argentino, è prevista una visita ufficiale della delegazione istituzionale di quest’ultimo, nonché l’organizzazione di una cerimonia pubblica celebrativa, finalizzata a valorizzare il rapporto di amicizia, cooperazione istituzionale, scambio culturale e promozione dell’immagine dell’Ente istante e della comunità locale, l’Amministrazione comunale ritiene che le spese connesse a tale iniziativa siano da ricondurre alla categoria di quelle riguardanti le relazioni pubbliche, trattandosi di attività volta alla cura di rapporti ufficiali tra enti locali, alla valorizzazione del gemellaggio e alla proiezione esterna dell’immagine dell’Ente.
Ad avviso della medesima Amministrazione richiedente, tale impostazione parrebbe trovare conforto anche nel precedente della Sezione Piemonte, rappresentato dalla deliberazione n. 116/2018/PRSE, nella quale, nell’ambito dell’esame delle spese sostenute da un ente locale, venne osservato che appaiono attenere alle relazioni pubbliche le spese per premi e gemellaggi.
Pertanto, l’Ente intende acquisire un parere in ordine alla corretta qualificazione contabile e alla corretta rendicontazione delle spese sostenute per iniziative di gemellaggio aventi carattere ufficiale, pubblico e istituzionale. Più nel dettaglio, l’Ente locale «chiede se possano essere ricondotte alla categoria delle spese per relazioni pubbliche, purché adeguatamente motivate, proporzionate, documentate, coerenti con le finalità dell’Ente e rispettose dei principi di sobrietà, inerenza, congruità ed economicità, le spese relative a:
a) ospitalità istituzionale, limitata ai titolari di carica o ai componenti formalmente designati della delegazione ufficiale del Comune gemellato, per vitto e alloggio durante il periodo della visita istituzionale;
b) trasporto della delegazione ufficiale da e per l’aeroporto e per gli spostamenti istituzionali connessi al programma ufficiale della visita, inclusi noleggio del mezzo, carburante e pedaggi;
c) acquisto di targhe, pergamene, bandiere italiane e argentine, addobbi istituzionali e altro materiale celebrativo destinato alla cerimonia pubblica e alla valorizzazione del gemellaggio;
d) acquisto di cancelleria e materiale organizzativo necessario allo svolgimento della cerimonia ufficiale;
e) acquisto di beni alimentari e bevande per una degustazione di prodotti tipici locali, ove l’iniziativa sia inserita nel programma ufficiale della visita e sia finalizzata alla promozione del territorio e della comunità locale;
f) acquisto di fiori, decorazione dei tavoli e organizzazione di un momento musicale o culturale connesso alla cerimonia ufficiale;
g) eventuale acquisto di beni durevoli o materiali celebrativi di modico valore, quali cappellini o t-shirt».
Infine, il medesimo Ente territoriale «chiede conferma che nel prospetto approvato con D.M. 23 gennaio 2012 non debbano essere inserite le spese per relazioni pubbliche, in quanto il tenore letterale dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, circoscrive l’obbligo di elencazione alle sole spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali».
Ricordiamo che Il Decreto del 23 gennaio 2012 del Ministero dell'Interno stabilisce le regole per la trasparenza e la rendicontazione delle spese di rappresentanza negli enti locali. Esso introduce un modello standardizzato di prospetto che deve essere utilizzato da tutti gli organi di governo degli enti locali per elencare le spese sostenute.
La Sezione ha rilevato che le spese di rappresentanza devono rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.
La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene» (Sez. Lombardia, n. 6/2021).
Inoltre, le spese di in parola sono soggette a tutte le forme di controllo previste dalla normativa in materia: come noto, «[a]i sensi dell’articolo 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali, vanno elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione (di cui all’art. 227 del T.U.E.L.), oggetto di trasmissione alla compente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto medesimo.
Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005, ai fini del controllo successivo sulla gestione, gli atti di spesa che superino i 5.000 euro e siano relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, devono essere trasmessi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti» (Sez. Puglia, n. 46/2022).
Tuttavia, l’Amministrazione istante opina che le spese per relazioni pubbliche non dovrebbero essere inserite nel prospetto approvato con D.M. 23 gennaio 2012, ipotizzando che l’art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 circoscriva l’obbligo di elencazione alle sole spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. L’art. 16, comma 16 citato prevede: «Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo».
Secondo quanto esposto supra, le spese derivanti dalle iniziative di gemellaggio rientrano nell’ambito delle spese di rappresentanza (beninteso, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge).
Inoltre, la giurisprudenza «ha evidenziato che le spese di rappresentanza devono essere effettuate attraverso gli organi che hanno il potere di spendere il nome dell’amministrazione di riferimento» (Sez. Emilia-Romagna, n. 271/2013; nello stesso senso, Sez. Lombardia, n. 466/2012).
Ne consegue che le spese connesse ad iniziative di gemellaggio sono sottoposte anche a quest’ultima tipologia di controllo successivo, trattandosi di spese di rappresentanza e dovendo essere comunque disposte dall’organo di governo dell’ente.