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Leasing finanziario, regolarizzo contabile in contabilità finanziaria

La Riforma contabile Accrual, in particolare ITAS 7, spiega come registrare il leasing finanziario, che comporta la registrazione nello stato patrimoniale dell'ente utilizzatore del bene in leasing e relativa procedura di ammortamento. Al momento della liquidazione del canone periodico occorre distinguere la quota capitale, che riduce il debito finanziario, dalla quota interessi, che viene imputata a costo in conto economico.

Il bene deve essere registrato in stato patrimoniale dell'ente utilizzatore (locatario) e deve uscire dallo stato patrimoniale del soggetto locatore, in quanto il locatario assumere tutti i rischi e benefici legati all'operazione e il controllo sostanziale del bene.

Ci si chiede come è possibile correlare l'operazione con la contabilità finanziaria autorizzatoria. La risposta è scritta già oggi nel Dlgs 118/2011 e smi All. 4/2 al paragrafo 3.25 che chiede un regolarizzo contabile e la suddivisione della rata. In particolare il principio evidenzia:

"Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento.

Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l’investimento.

Pertanto, il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il cd. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente si sta indebitando per acquisire un bene.

Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le “Accensioni di prestiti”, e si registra l’acquisizione del bene tra le spese di investimento (si accerta l’entrata, si impegna la spesa e si emette un mandato versato in quietanza di entrata del proprio bilancio).

L’importo del finanziamento è costituito dal valore corrente del bene all’inizio del leasing, che deve essere pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Nel determinare il valore attuale, il tasso di sconto da utilizzare è il tasso di interesse implicito nell’operazione di leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse marginale del locatario.

Anche se formalmente non è di proprietà dell’ente, dal punto di vista contabile il bene è preso in carico dell’ente, inventariato tra i beni in leasing ed oggetto di ammortamento.

Al momento del pagamento dei canoni periodici si rilevano sia gli interessi passivi impliciti nel canone che la quota di finanziamento rimborsata. In altri termini, i canoni periodici sono registrati contabilmente distinguendo la parte interessi, da imputare in bilancio tra le spese correnti, dalla quota capitale, da iscrivere tra i rimborsi prestiti della spesa".

Quindi ne consegue che con l'accertamento dell'operazione in entrata a Titolo VI mutui e prestiti sorge un debito di finanziamento e con il regolarizzo contabile a Titolo II spesa si porta l'immobilizzazione nel conto di stato patrimoniale dell'ente utilizzatore. La rata periodica del leasing, ovvero il canone, è contabilizzata a Titolo IV spesa per la quota capitale e a Titolo I spesa per la quota interessi, finanziate entrambe dalle entrate correnti.

Per info sul raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale scrivere a: info@gruppodelfino.it