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Legge Merito e Performance PA, cambia il monitoraggio

L’art. 6 della Legge n. 119/2026 (vedasi altre NEWS) dispone sul monitoraggio della performance.

La Relazione tecnica spiega che l’articolo 6 della Legge 119/2026 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sul monitoraggio della performance.

La novella in esame trasferisce la competenza del monitoraggio dagli organismi indipendenti di valutazione ai titolari della valutazione. Ricomprende in tale competenza altresì la diretta valutazione dell’esigenza di interventi correttivi. Viene così espunta la previsione di una segnalazione di tali esigenze all'organo di indirizzo politico-amministrativo. Del pari, è soppressa la vigente previsione che le variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale, verificatesi durante l'esercizio, siano inserite nella relazione sulla performance e vengano valutate dall'organismo indipendente di valutazione.

La modifica riguarda la verifica dell’andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, corredata dalla segnalazione della necessità od opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili. Le segnalazioni sono destinate agli organi di indirizzo politico-amministrativo, i quali si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione. Così la disposizione vigente, secondo la quale siffatto monitoraggio è attribuzione degli organismi indipendenti di valutazione. La nuova disposizione trasferisce la competenza del monitoraggio ai titolari della valutazione e ricomprende in tale competenza altresì la diretta valutazione dell’esigenza di interventi correttivi.

Viene così espunta la previsione di una segnalazione di tali esigenze all'organo di indirizzo politico amministrativo. Del pari, è soppressa la vigente previsione che le variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale, verificatesi durante l'esercizio, siano inserite nella relazione sulla performance e vengano valutate dall'organismo indipendente di valutazione.

In breve, per effetto della novella, il monitoraggio della performance risulta convogliato in capo al dirigente titolare della valutazione, anziché all’organismo indipendente di valutazione