Legge Merito e Performance PA, finalità della modifica sulla valutazione
L’art. 2 della Legge n. 119/2026 (vedasi altre NEWS) dispone Finalità dell’intervento in materia di valutazione della performance.
La Relazione tecnica evidenzia che l’articolo 2 novella l’articolo 2 del d.lgs. n.150/2009, aggiungendo alcune finalità a quella già prevista consistente nell’assicurazione di elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.
In particolare, alla lettera a), si aggiunge l’obiettivo del perseguimento di un coinvolgimento del personale e di promozione del senso di appartenenza, fermo restando il miglioramento dell’efficienza amministrativa e della qualità dei servizi resi. Quindi, alla lettera b), sono dettate disposizioni in materia di formulazione e valutazione obiettivi. È previsto che i sistemi di valutazione si compongano di una parte di obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche trasversali di cui all'articolo 9 del testo in esame.
Le modalità di svolgimento di siffatta valutazione ed i criteri per assicurarne l’obiettività sono demandati a successivo regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
La valutazione della performance si compone di:
a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e perseguire l’obiettività della valutazione, sono previste specifiche fasi, preventive e successive;
b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unità organizzative che svolgono attività fuori del territorio nazionale