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Legge Merito e Performance PA, finalità della nuova disciplina

L’art. 1 della Legge n. 119/2026 (vedasi altre NEWS) dispone Oggetto e finalità della nuova disciplina sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sull’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La Relazione tecnica evidenzia che l’articolo novella l’articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009 aggiungendo i commi da 2-bis a 2-quater. Il nuovo comma 2-bis prevede che il decreto n. 150 del 2009 assicuri anche l’efficacia e l’utilità dei sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti, valorizzando le capacità manageriali come leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e promuova il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l’individuazione delle priorità formative per il perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacità personali e di quelle volte a garantire l’efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell’ambito dell’organizzazione di cui fa parte nonché a valutare e valorizzare la potenzialità di ciascun lavoratore.

Il comma 2-ter dispone che i sistemi di valutazione prevedano la progressiva partecipazione di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’organizzazione, individuati dall’articolo 2, comma 1-bis, e un più stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi per migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.

Il comma 2-quater prevede che l'introduzione della partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessità dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale.