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Legge Merito e Performance PA, trattamento retributivo performance

L’art. 3 della Legge n. 119/2026 (vedasi altre NEWS) dispone su Disposizioni in materia di trattamento retributivo legato alla performance.

La Relazione tecnica spiega che l’articolo 3 novella l'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre n. 150/2009. Quest’ultimo fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui essa si articoli, ai singoli dipendenti, nonché prevede, a fini di valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. Il suo comma 5, in particolare, dispone che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione della performance sia condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance, nonché rilevi ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Su tale norma, incide una prima novella (lettera a)), che ribadisce quanto già dettato dall’articolo 2 circa il coinvolgimento nella valutazione di una pluralità di soggetti interni ed esterni all’organizzazione. Un secondo ordine di novelle prevede che il trattamento retributivo legato alla performance sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Inoltre entro ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento) non possono essere attribuiti “punteggi apicali” in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle “eccellenze” non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. La valutazione di eccellenza ha il suo riferimento normativo nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che facoltizza l’amministrazione alla corresponsione di un correlativo bonus annuale. Ove la valutazione della performance del personale dirigenziale riverberi in una riduzione della retribuzione correlata, con economie di spesa accertate dagli organi di controllo, queste ultime sono destinate all’incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale. La loro distribuzione segue le modalità definite nell’ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

È previsto che la stessa possa inoltre derogare al tetto di spesa sancito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 annualmente destinabile al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni (lettera b).