Legittima la revoca di un revisore enti locali che viene meno ai doveri d'ufficio e alla collegialità
L’art. 235 Tuel comma 2 dispone che il revisore dei conti enti locali è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalla norma.
Tuttavia non è questo l’unico caso di revoca, come dimostra la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4033/2025 che ha ritenuto legittima la revoca di un revisore dei conti enti locali che è venuto meno ai propri doveri d’ufficio e alla collegialità che deve caratterizzare l’organo di revisione non monocratico.