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Legittimità di spesa su accordi tra enti per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 87/2026 ha affrontato quesito in materia di accordi tra enti pubblici.

Il particolare, il Comune istante chiede di chiarire se, nell'ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l'ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente. In

Particolare:

-sostenga le spese necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico e all'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa, con pagamento delle relative indennità;

-proceda successivamente alla cessione gratuita delle medesime aree ad ANAS S.p.A. o ad altro ente pubblico competente alla realizzazione e gestione dell'opera;

a fronte dell'impegno assunto da quest'ultimo ente di provvedere al finanziamento, all'affidamento, all'esecuzione e al collaudo dell'intervento.

Chiede altresì di chiarire se tali spese possano ritenersi legittimamente riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale qualora risultino funzionalmente connesse alla tutela della sicurezza stradale, della collettività amministrata e del territorio comunale.

Chiede altresì di chiarire se la successiva intestazione o cessione delle aree acquisite ad altro ente pubblico competente possa ritenersi compatibile con i principi di sana gestione finanziaria, disciplina del patrimonio pubblico, con il divieto di attribuzioni patrimoniali gratuite e con il principio di funzionalizzazione della spesa pubblica, laddove tale trasferimento avvenga nell'ambito di un procedimento amministrativo unitario finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica destinata alla tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità pubblica nel territorio comunale.

Chiede infine di chiarire quali presupposti e condizioni debbano ritenersi necessari affinché le spese sostenute dall'ente locale nell'ambito di rapporti di cooperazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni possano considerarsi coerenti con i principi di economicità, ragionevolezza, proporzionalità e corretta gestione delle risorse pubbliche.


La Sezione ha evidenziato che “Le finalità istituzionali proprie dell’ente nella gestione dei beni pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate, sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell’interesse pubblico…….Per quanto sopra esposto la Sezione ribadisce quanto indicato nella propria precedente delibera n. 409/2013: “Con particolare riferimento alla possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, si tratta di una valutazione che rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione concretizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico” sulla base dei principi sopra evidenziati”.

È, dunque, la migliore cura dell’interesse pubblico che dovrebbe guidare la pubblica amministrazione titolare del bene nella scelta gestionale; e, se di norma la gestione onerosa dovrebbe essere preferita, ciò non significa che non possano configurarsi ipotesi, anche al di fuori di quelle tipiche espressamente previste dall’ordinamento, in cui la rinuncia ad un corrispettivo a fronte della cessione di un bene o di un diritto sul bene rappresenti una via legittimamente percorribile da parte dell’ente pubblico, perché in grado di realizzare superiori finalità di pubblico interesse.