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Legittimo il cumulo tra ICP e canone concessorio in assenza di istituzione del CIMP

Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. V, 19 gennaio 2026, n. 1057 (ud. 27 novembre 2025), la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva il rimborso delle somme versate a titolo di presunto canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (CIMP) per gli anni 2009-2013.

La controversia traeva origine da un’istanza di rimborso fondata sull’asserita illegittimità degli importi richiesti, ritenuti eccedenti i limiti previsti dall’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997. I giudici di merito avevano respinto la domanda, rilevando che l’ente impositore non aveva mai formalmente istituito il CIMP mediante l’adozione di uno specifico regolamento, continuando invece ad applicare l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), cumulata con un canone concessorio per la locazione degli spazi pubblici, come consentito dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993.

Nel giudizio di legittimità, la società ricorrente ha sostenuto che il Piano generale degli impianti pubblicitari e i relativi atti attuativi integrassero la fonte regolamentare necessaria per l’introduzione del CIMP e che, nel calcolo del limite massimo del 25%, dovesse essere considerato anche il canone di occupazione. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso.

Richiamando precedenti conformi, la Cassazione ha ribadito che la sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede l’adozione di un apposito regolamento conforme all’art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, non surrogabile da atti di natura programmatoria. In assenza di tale regolamento, resta applicabile l’ICP secondo le tariffe vigenti, cumulabile con il canone concessorio, senza che trovi applicazione il limite del 25% previsto per il CIMP.

La Corte ha quindi confermato la legittimità del trattamento impositivo applicato, rigettando il ricorso e condannando la contribuente alle spese di giudizio.