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L'erogazione di incentivi funzioni tecniche non può prescindere dalla stipula di un contratto

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, Servizio Supporto Giuridico, ha espresso parere n. 3728/2025 in materia di quote dovute a titolo di incentivi alle funzioni tecniche in caso di lotto deserto.

Quesito:

Posto che, nell'ambito di una procedura di gara aperta per l'affidamento di una fornitura suddivisa in tre lotti, due lotti sono stati regolarmente aggiudicati ad un unico Operatore economico mentre il terzo è andato deserto, si chiede se, ai fini dell'impegno contabile e del versamento della somma dovuta a titolo di incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023, originariamente calcolate su tutti i lotti messi a gara, debba o meno essere espunta da tale somma la quota degli incentivi calcolata sul valore del lotto andato deserto, tenuto conto che le pertinenti attività relative alle fasi di progettazione ed affidamento hanno comunque avuto svolgimento.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che l'erogazione dell'incentivo non possa prescindere dall'avvenuta stipula di un contratto. Tale presupposto consente l'eventuale erogazione "per fasi", con possibilità di liquidare la fase di programmazione, progettazione e affidamento, a condizione che l'ente l'abbia espressamente prevista nella disciplina relativa agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. parere n. 3078/2024). Quanto sopra porta a escludere la possibilità di erogazione nel caso in cui la gara sia andata deserta.