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L'esecuzione anticipata del contratto

Pubblichiamo una nota dell'avv. Maurizio Lucca, Segretario generale enti locali, sull'esecuzione anticipata del contratto.

Il TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 19 maggio 2025, n. 15, interviene nel rigettare un ricorso di un operatore economico di contestazione dell’esecuzione anticipata e urgente di un contratto, quando sussistono esigenze primarie di tutela della persona.

Il comma 9, dell’art. 17, Fasi delle procedure di affidamento, del d.gs. n. 36/2023, stabilisce che «l’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea».

Il comma 6, dell’art. 50, Procedure per l’affidamento, del Codice dei contratti, stabilisce che una volta effettuata la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario «la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto».

La fonte consente l’intervento ad esecuzione anticipata dello stipulando contratto giustificata da ragioni di urgenza, in presenza di eventi imprevedibili, non dipesi dalle parti, con l’instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell’esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva: le giustificazioni sono ancorate alle condizioni indicate dalla norma, ossia evitare pregiudizi di diversa natura, che presuppongono la presenza di situazioni non altrimenti risolvibili.

Ricordiamo altresi che l'esecuzione anticipata del contratto di cui art. 17 comma 8 può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, quali quelle di urgenza. Questo consente di registrare giuridicamente l’impegno contabile di spesa prima della stipula del contratto, contrariamente alla regola generale.