Lettura dell’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti
La Corte Conti Toscana, con delibera n. 167/2025, ha affrontato quesito in merito alla copertura assicurativa dei dipendenti.
Quale sia comprensione dell'obbligo di assicurazione dei dipendenti ricavabile dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, se tale obbligo deve essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all'art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativa contabile) e sia, pertanto, rivolto alla copertura esclusiva di danni a terzi, per la copertura di errori nell'esercizio dell'attività professionale; oppure se, al contrario, l'obbligo in parola deve essere considerato una deroga al divieto di cui sopra e, in tal senso, se esso consente di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all'amministrazione (responsabilità amministrativa)”.
La Corte dei conti Toscana, conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG, delibera che l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce lex specialis sopravvenuta rispetto all'art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007 e che di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del d.lgs. N. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 cc). Tale deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.