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Lettura dell’obbligo di copertura assicurativa nel codice contratti, si esprime la Corte Conti Sezione Autonomie

La Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 19/2025 ha affrontato questione di massima sottoposta dalla Corte Conti Toscana in merito a “Quale sia comprensione dell'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti ricavabile dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, se tale obbligo deve essere interpretato in coerenza con il divieto generale di cui all'art. 3, comma 59, della l. 244/2007 (divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo- contabile) e sia, pertanto, rivolto alla copertura esclusiva di danni a terzi, per la copertura di errori nell'esercizio dell'attività professionale; oppure se, al contrario, l'obbligo in parola deve essere considerata una deroga al divieto di cui sopra e, in tal senso, se esso consente di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno all'amministrazione (responsabilità amministrativa)”.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, enuncia il seguente principio di diritto:

«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativa-contabile, l'obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 3, comma 59, della legge N. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all'allegato I.10, del d.lgs. N. 36/2023, indipendente dal grado di colpa, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 cc). La la deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previsto dalla legge».