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Limiti al trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile

Con l’ordinanza n. 21670 del 23 agosto 2019, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale "il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 104/92, nel testo modificato dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 183/10, opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all’unita produttiva di cui all’articolo 2103 cod. civ." (Cass. n. 24015/2017).