Limiti alla gestione autonoma nel Servizio Idrico Integrato
Con la sentenza n. 3300/2026, il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di servizio idrico integrato riaffermando il principio secondo cui «la gestione unica ed accentrata costituisce la regola, mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione»
La pronuncia è di particolare rilievo per la definizione del corretto riparto delle competenze decisionali in materia di gestione dei servizi pubblici all’interno degli enti di governo dell’ambito, in quanto, sulla base della stessa, la Corte ha anche enunciato la seguente massima:
“In tema di servizio idrico integrato è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma (ex art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l'affidamento del servizio), senza il coinvolgimento dell'assemblea dell'ente di governo dell'ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica ed anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale”