Limiti all'accesso emulativo del consigliere comunale
Pubblichiamo una nota dell'avv. Maurizio Lucca, Segretario generale enti locali, in tema di Limiti all’accesso emulativo del consigliere comunale
L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), riconosce un diritto pieno al consigliere comunale di acquisire “notizie” e “informazioni” (utili) dall’Amministrazione di appartenenza, con il fine di esercitare consapevolmente il ruolo rivestito, funzionale alla cura dell’interesse pubblico connesso al munus ricevuto con il voto: il tutto per manifestare sia le esigenze della comunità (c.d. libertà di mandato) che per effettuare un controllo dell’attività e dei comportamenti degli organi decisionali dell’ente.
L’azione del consigliere, strumentale all’esercizio delle proprie prerogative, non può che rientrare nei limiti generali di ogni attività amministrativa: il buon andamento, con disciplina ed onore, perseguendo solamente l’interesse generale, astenendosi da ogni conflitto di interesse secondario.