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Limiti all'accordo transattivo sulle sanzioni tributarie

L’inderogabilità della normativa tributaria e la vincolatività della funzione impositiva non consente agli enti locali di sottrarsi, qualora sussistano i presupposti di incertezza sull'applicazione della norma, dall’irrogazione dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di omesso versamento dei tributi; sarà infatti eventualmente compito del Giudice accertare la sussistenza o meno delle condizioni prescritte dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Tra le condizioni di incertezza non rientra, però, la pendenza di giudizio costituzionale sulla materia. Lo chiarisce la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella deliberazione n. 4/2020.
La Sezione precisa che "la sanzione pecuniaria tributaria rientra nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili perché è espressione del potere punitivo dell’amministrazione, che è esercitato esclusivamente secondo i criteri e i limiti imposti dalla legge, con la esclusione della possibilità da parte dell’Ente non solo di concludere accordi transattivi con il destinatario della sanzione (Corte dei conti Lombardia, Sez. Contr. Delib., 09/05/2018, n. 140; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I sent., 24/01/2017, n. 99), ma anche di disporre del credito originato dall’irrogazione della sanzione; specularmente, l’indisponibilità non consente la rinuncia degli introiti derivanti dalle obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni (Corte dei conti Sicilia Sez. contr. Delib., 19/08/2014, n. 106). 
La Sezione evidenzia poi le condizioni di applicazione dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 (prima parte), della l. n. 212 del 2000 che, non influenzando la debenza dell’imposta, possono escludere l'applicazione della sanzione: comportamento dell’Amministrazione finanziaria che ha orientato il contegno del contribuente, purché questi abbia agito secondo i canoni della buona fede; incertezza normativa oggettiva ricadente sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari; assenza del carattere dell’incertezza per il semplice fatto che sia pendente una questione di legittimità costituzionale della norma tributaria. In quest’ultima ipotesi, l’art. 10, comma 3 (seconda parte), della l. n. 212 del 2000 stabilisce espressamente che "non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria". L'assenza incertezza sui presupposti impositivi, sui soggetti passivi e sulla misura della prestazione non giustifica un comportamento contrario anche qualora la norma tributaria sia oggetto di giudizio di legittimità costituzionale
Al di fuori di queste ipotesi, per le quali la sezione richiede comunque l'intervento del Giudice, l’Ente locale non ha la possibilità di disporre della sanzione tributaria pecuniaria ovvero del credito originato dalla irrogazione della stessa al fine di concludere accordi transattivi con il destinatario della sanzione.