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Limiti all'esclusione dei proventi contravvenzionali dal tetto del salario accessorio

Con la recente deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, «sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».