← Indietro

Limiti fondo risorse decentrate nell’Unione dei Comuni

La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 280 del 16.09.2025 ha affrontato quesito in materia di superamento del limite del salario accessorio di cui art. 14 comma 1 bis DL 25/2025. Nel quesito è stato chiesto se l'Unione possa legittimamente utilizzare spazi assunti residui propri per incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate, in assenza di spazi cedibili da parte dei comuni aderenti, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio e dell'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006

La Corte rileva che in assenza di una disposizione espressa che disciplini l'armonizzazione delle retribuzioni anche per i dipendenti delle Unioni di comuni, il trattamento economico dei dipendenti dei comuni associati potrà beneficiare di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25/2025, mentre ciò non sarebbe possibile per i dipendenti dell'Unione (tanto più nel caso in esame in cui all'Unione sono stati ceduti tutti i dipendenti dei comuni associati), fermo restando che, ad ogni buon conto, rimane ferma la norma di contenimento dei costi del personale, essendo previsto che, in sede di costituzione dell'Unione, la spesa del personale non possa superare la somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti e che a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmio di spesa in materia di personale – art. 32, comma 5, del TUEL – e vedasi, in tal senso, Sezione di controllo per la regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 98/2025.

All'Unione di comuni alla quale siano stati ceduti tutti i dipendenti e, quindi, dotata di propri spazi assunti non è applicabile l'articolo 14, comma 1-bis DL 25/2025, in considerazione del fatto che tale disciplina trova applicazione solo nei confronti dei comuni. Trattasi, pertanto, di lacuna legis colmabile dal solo legislatore al quale compete la scelta delle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento.