Limiti di spesa lavoro flessibile, non sono ammesse deroghe
La Corte Conti Campania, con delibera n. 146/2025 ha risposto a quesito di Comune, non di piccole dimensioni, volto a verificare la possibilità di derogare al limite imposta dall’art. 9 comma 28 DL n. 78/2010 in materia di lavoro flessibile. La Sezione ha risposto che non sono ammesse deroghe, se non quelle già consentite per i Comuni molto piccoli.
In particolare, il Comune ha presentato una richiesta di parere in relazione all’obbligo stabilito dal comma 28 dell’art. 9 del DL n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, relativamente alla verifica dell’esistenza, per gli enti locali che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa contenuta per lavoro a tempo determinato, di deroghe ai vincoli alla medesima tipologia di spesa.
Premesso che l’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 ha superato indenne il sindacato di costituzionalità, (infatti il giudice delle leggi con due distinte pronunce ha dichiarato che la disposizione in esame non è lesiva delle prerogative di autoorganizzazione degli enti locali), la stessa disposizione – rilevano i magistrati campani - è stata oggetto di numerose pronunce della Sezione delle autonomie, tra cui la deliberazione n. 15/2018/QMIG, dove è statuito che: «Resta l’obbligo dell’Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia».
Il legislatore ha successivamente introdotto nel tempo varie deroghe ai vincoli di cui all’art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, dettate dall’esigenza di fronteggiare situazioni eccezionali o emergenziali. Nel richiamare il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG) si rileva come vi siano elementi di marcata diversità rispetto alle ipotesi contemplate nella giurisprudenza sopra richiamata, inoltre, ogni eventuale scelta che l’Ente intenderà adottare per la soluzione delle attività gestionali connesse alle questioni di diritto qui trattate sarà rimessa alla sua esclusiva discrezionalità e responsabilità, non potendo, si ribadisce, la Corte in sede consultiva interferire né con l’attività gestoria dell’Amministrazione né con eventuali iniziative giudiziarie che potrebbero essere intraprese da altri Uffici della Corte o da altre Magistrature.