← Indietro

L’incarico dirigenziale sorge solo con il contratto

La Corte di Cassazione civ., Sez. lavoro, con Ordinanza n. 22879 del 08/07/2026 ha affermato che nell'impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo a seguito della stipulazione del contratto e l'atto unilaterale di conferimento dell'incarico, che l’amministrazione adotta nell'esercizio del potere privatistico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rileva unicamente sul piano dell'organizzazione ed ai fini dei controlli interni richiamati dallo stesso art. 5, ma non è idoneo a determinare l'instaurazione del rapporto medesimo né equivale ad una proposta contrattuale, della quale non possiede i requisiti, perché è solo con il contratto che il trattamento economico viene definito nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, ossia tenendo conto delle previsioni della contrattazione collettiva, delle responsabilità attribuite, degli obiettivi fissati, dei risultati da conseguire.