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Linee guida per l'accesso civico e accesso civico generalizzato: le indicazioni del Ministero

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet le linee guida operative aggiornate riguardanti l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato e il riesame delle istanze, con specifiche modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione giudiziaria.

Le nuove linee guida, che vanno a sostituire e aggiornare i precedenti indirizzi di prassi, sono corredate da moduli ufficiali per la presentazione delle istanze e istruzioni operative.

Le linee guida si inseriscono nel quadro normativo disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. “decreto trasparenza”), e recepiscono le disposizioni del FOIA italiano in materia di trasparenza amministrativa.

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di: assicurare uniformità procedurale e certezza dei tempi nella gestione delle istanze; garantire il rispetto dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; rafforzare gli strumenti di controllo diffuso dei cittadini sull’attività amministrativa; contemperare il diritto di accesso all’informazione con la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, quali la riservatezza dei dati personali.

Le linee guida distinguono con chiarezza, da un lato, il significato di "accesso civico semplice", che consente a chiunque di richiedere documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dall’ordinamento; dall'altro, quello di "accesso civico generalizzato", fondato sull’articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza, noto come FOIA italiano, che permette di ottenere dati e documenti detenuti dall’Amministrazione anche oltre gli obblighi di pubblicazione, nel rispetto dei limiti di legge relativi a profili riservati o a “controinteressati”.

Le istanze di accesso civico generalizzato possono essere presentate da qualsiasi soggetto senza necessità di motivazione e sono trattate dall’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, secondo procedure standardizzate e con l’uso di moduli ufficiali disponibili sulla sezione “Amministrazione trasparente”.

In caso di diniego totale o parziale della richiesta o di mancata risposta nei termini di legge, le linee guida prevedono un meccanismo di riesame affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Tale riesame deve essere adottato entro termini predeterminati e con motivazione dettagliata, anche alla luce delle eventuali opposizioni formulate da soggetti controinteressati.

Un elemento di rilievo delle nuove linee guida riguarda il concomitante rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con riferimento anche al GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali. Le linee guida esplicitano che l’accesso non può compromettere dati sensibili o categorie particolari di informazioni, salvo che non sia assicurata un’adeguata anonimizzazione o bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.