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L’inserimento dei lavori nel programma opere pubbliche

Una volta verificato e validato il livello minimo di progettazione (dopo aver definito l'opera a livello strategico nel DUP) è possibile inserire l’opera nel programma triennale opere pubbliche, poi nell’elenco annuale, poi nel bilancio, a Titolo II spesa, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, quindi sulla base di un cronoprogramma.

a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per  l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria