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L’integrazione del prezzo per ritardi subiti è rilevante IVA

Con la Risposta n. 215/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema delicato e ricorrente: il trattamento IVA delle somme erogate a seguito di sentenza giudiziaria nell’ambito di un contratto di appalto. Il caso riguarda una società di costruzioni che ha ricevuto un pagamento da parte della stazione appaltante “per maggiori oneri sostenuti a causa di ritardi nell’esecuzione dei lavori, in relazione ai 'maggiori oneri diretti e indiretti' subiti” a seguito di sentenza di condanna.

La società ne sosteneva l’irrilevanza IVA quale risarcimento danni, quindi una somma fuori campo, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1) del DPR 633/1972.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, pur riconoscendo che la sentenza parla di “danno”, ha reinterpretato la natura economica della somma: non si tratta di un indennizzo, ma di una integrazione del corrispettivo originario. La somma rappresenta un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA, a fronte dell’esecuzione di una prestazione, rappresentata dal contratto di appalto, che è stata comunque eseguita e la somma aggiuntiva serve a compensare costi ulteriori sostenuti dall’appaltatore. Sussiste quindi un nesso sinallagmatico tra la somma versata e la prestazione ricevuta. In particolare, precisa l’Agenzia “la somma di denaro che la BETA debba corrispondere a ALFA sia determinata in funzione di ritardo subito dall'Istante nell'ambito di un contratto di appalto in essere. In particolare, la somma per i maggiori oneri che la BETA deve erogare all'Istante in virtù dei ritardi causati è circoscritta nell'ambito del contratto di appalto, il quale, in base a quanto rappresentato nell'istanza, è giunto comunque a termine con la costruzione dell'edificio per l'appaltante. Ciò induce a ritenere che ­ al di là del nomen iuris utilizzato dal Giudice ­ tale somma rappresenti un'integrazione del corrispettivo della prestazione comunque fornita alla BETA, piuttosto che una penale. Detto in altre parole, la natura sinallagmatica e non indennitaria della somma disposta dal Giudice appare confermata dalla circostanza che ­ nonostante il ritardo subito dall'Istante ­ la BETA può comunque godere del nuovo edificio”.

Di conseguenza, solo le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta. Quando c’è una prestazione e un corrispettivo, anche se il pagamento è tardivo o maggiorato, le somme restano rilevanti IVA.