← Indietro

L’istanza di riconoscimento debito fuori bilancio da parte di un fornitore va comunque affrontata con delibera di consiglio comunale

Il Tar Lazio, con sentenza 2175/2020 ha condannato il comportamento di un Comune che, dopo non aver dato luogo alla copertura finanziaria di una fornitura – a torto o ragione contestata dal Comune stesso – è rimasto in silenzio di fronte all’istanza presentata dal fornitore all’ente locale di riconoscimento di debito fuori bilancio. Il Comune, secondo i magistrati, avrebbe dovuto respingere formalmente o accogliere tale istanza, non rimanere silente.

I Tar evidenzia  che il fatto che "fra la ricorrente e l’amministrazione non sussiste alcun valido contratto", e che tale circostanza osterebbe al riconoscimento del debito, è infondata, perché, anche se è vero che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale – costituita dalla delibera di conferimento dell'incarico, dalla stipulazione del contratto di incarico professionale in forma scritta con il privato e dal relativo impegno contabile, portato a conoscenza del privato stesso (che è atto vincolativo delle somme occorrenti per una data spesa, da non confondersi con il concetto più ampio e generale dell'impegno di spesa) – è anche vero però che tale riconoscimento può poi permettere di esercitare un'azione di indebito arricchimento, nei limiti del riconoscimento della utilità della prestazione e dell'arricchimento per il Comune, che non resta quindi obbligato per la parte di compenso non riconoscibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, 27/03/2008 n. 7966).

In sostanza, quello finalizzato al riconoscimento (comunque eventuale) del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, al quale l’Amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, da concludersi con deliberazione consiliare, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’Ente ha tratto dalla prestazione altrui. Cosicché, quando tale procedimento viene omesso, deve ritenersi ammissibile e fondata l’azione avverso il silenzio, esperita ex art. 31 cpa (cfr. Cons. St., sez. V, 04/08/2014 n. 4143; TAR Lazio, sez. II Bis, 21.12.2015 n. 14322).

In conclusione, va dunque accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sulle istanze presentate dalla ricorrente, volte in sostanza a ottenere l’avvio di un procedimento per il riconoscimento fuori bilancio – ex artt. 191 e 194 TUEL – del descritto debito