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Locazioni brevi, tassazione più restrittiva. Controlli comunali sul CIN

La legge di bilancio 2026 interviene in materia di locazioni brevi, all'art. 1 comma 17:

17.All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».

A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è quindi limitata esclusivamente a due immobili (anziché ai quattro previsti dalla normativa vigente) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, con le relative conseguenze in tema di apertura partita IVA e contabilità, INPS, reddito d’impresa.

A tal fine viene modificato l’articolo 1, comma 595 della legge n. 178 del 2020 che dispone, nel testo vigente, che, a decorrere dall’anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi sia applicabile a non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.

Sono considerate locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.


La questione delle locazioni brevi interessa anche i Comuni, sia il settore Polizia Municipale per i controlli sul CIN - codice identificativo nazionale, sia il settore tributi per le verifiche sull'imposta di soggiorno.


Riteniamo altresì utile, come hanno già fatto alcuni Comuni, inserire sulla pagina dedicata del sito dedicato allo Sportello Unico per le Imprese, una comunicazione specifica, come la seguente:

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un’innovazione introdotta a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo e finalizzato a contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra alberghiere, nonché di CAV, così come di Locazioni Turistiche e Brevi .

La fonte normativa che lo ha istituito è la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale. In particolare, si veda l’art. 13-ter.

In base a disposizioni Ministeriali, assunte il 22 ottobre 2024, il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

Questo codice viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata.

Il CIN può tuttavia essere richiesto solo se si è già in possesso del CIR - Codice Identificativo Regionale.

I titolari di strutture in possesso del CIR possono quindi accedere alla BDSR dal sito del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ tramite SPID o CIE, e digitando il CIR potranno visualizzare le proprie strutture e il relativo CIN ottenuto.

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE NON E' IL SUAP NE’ IL COMUNE A RILASCIARE IL CODICE CIN.

Sulla pagina del sito ministeriale sono presenti i collegamenti ipertestuali, navigabili, a FAQ , Istruzioni, Contatti utili per ottenere assistenza