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L’utilizzo delle multe per assunzioni di personale non consente di derogare ai limiti

La Corte dei Conti dell’Umbria con delibera 94/2020, pur considerando il quesito del Comune istante non ammissibile ha fornito chiarimenti sulle assunzioni di personale finanziate con i proventi per violazione codice della strada.

Si può ipotizzare – hanno rilevato i magistrati contabili - che il Comune istante  intenda conoscere se la spesa per l’assunzione del personale nelle forme indicate, in quanto finanziata con i proventi delle sanzioni, possa essere effettuata a prescindere dai limiti di legge posti agli enti locali in materia di spesa per il personale. Su quesiti di tenore analogo risultano, invero, plurime richieste di parere rivolte alle Sezioni regionali di questa Corte.

Se così fosse da intendere il senso del quesito, fermo restando quanto già detto in ordine all’indeterminatezza dello stesso, esso rientrerebbe nell’alveo della materia della contabilità pubblica. Inteso nel senso sopra definito, la Sezione ritiene che al quesito debba essere data risposta negativa.

La stessa norma della cui applicazione si discute, infatti, prevede espressamente che tra le spese degli interventi da finanziare con i proventi delle sanzioni siano comprese quelle relative al personale, ma "nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno".

Come osservato da Sezione regionale controllo Piemonte, deliberazione n. 34/2014/SRCPIE/PAR del 13 febbraio 2014, tale previsione è da intendere quale espressione di un principio generale, come tale ritenuto valido anche per le spese di personale riconducibili alla diversa, ma analoga, fattispecie di cui all’art. 208 del Codice della Strada. In ordine al fatto che le spese di personale finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada non possano essere escluse dall’osservanza dei limiti di legge che interessano tale tipologia di spese si registra un generale, conforme avviso della giurisprudenza di questa Corte (v. Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 96/2014/PAR del 4 giugno 2014; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 54/2018/PAR del 4 aprile 2018; idem, deliberazione n. 31/2017/PAR del 16 febbraio 2017; idem, deliberazione n. 132/2013/PAR del 21 marzo 2013; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 141/2018/PAR del 28 settembre 2018; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 26/2016/PAR del 23 marzo 2016), che anche questa Sezione condivide.

Nello specifico, trattandosi di contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato, la relativa spesa, pur se finanziata con i proventi di che trattasi, è ammessa solo se essa rientri nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Discorso parzialmente diverso è quello relativo alla possibilità, pure prospettata dal Comune, di impiegare personale in assegnazione temporanea (cd. comando). In tale evenienza, la spesa sostenuta dall’ente che si avvale del personale di altra amministrazione pubblica è da considerare neutrale nel quadro della finanza pubblica globalmente intesa, talché essa non assume rilevanza ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui alla citata disposizione dell’art. 9, comma 28 d.l. n. 78/2010 (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG del 15 maggio 2017). Va però sottolineato che tale affermazione, come precisato nella delibera testé richiamata, è valida purché la spesa sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale, talché non appare estensibile, ad esempio, a personale proveniente da soggetti privati, ancorché controllati da amministrazioni pubbliche.

Al secondo quesito, relativo alla spesa per l’unico vigile urbano in servizio, il quale svolge tutta l'attività di controllo e di accertamento relativa alle violazioni di che trattasi, non può che darsi risposta di identico tenore, attesa la già ricordata disposizione di principio secondo cui la spesa di personale finanziata con i proventi delle sanzioni di che trattasi deve comunque rispettare la normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Pur tuttavia, la Sezione delle Autonomie (v. deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019) ha ammesso una parziale eccezione (riferita alle spese finanziate con i proventi di cui all’art. 208, ma sulla base di una interpretazione che si ritiene estensibile anche alla fattispecie di cui si discute) per quanto concerne la possibilità di destinare i proventi in questione al "Fondo risorse decentrate", destinandoli all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Si è affermato, in proposito, che "non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto"