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Maggiore flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo libero

Uno degli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2026 approvati in Commissione al Senato consente maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero, ma va coordinato con i principi contabili di cui Dlgs 11872011 e smi.

In particolare, il nuovo art. 134-bis del disegno di legge prevede:

1.All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono soppresse:

b) le parole: "e) per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.".

2.All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono soppresse;

b) le parole "e) per l'estinzione anticipata dei prestiti." sono sostituite dalle seguenti: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.".


Ricordiamo che attualmente l’art. 187 comma 2 del TUEL dispone:

2.La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.


Ne parleremo, insieme a tante altre novità, nel webinar sulla
LEGGE DI BILANCIO 2026 in programma venerdì prossimo 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.