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Mancata approvazione bilancio stabilmente riequilibrato porta allo scioglimento del consiglio comunale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 91/2025, ritiene corretto l'art. 262 comma 1 Tuel che dispone in caso di inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: "L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a), che prevede (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali): I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con D.P.R., su proposta del Ministro dell'interno quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.

La norma contenuta nell’art. 262, comma 1, t. u. enti locali – rileva la Corte Costituzionale - è volta a evitare che l’amministrazione inefficiente consegni alla collettività amministrata una catena di dissesti ed è la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente locale dissestato, fra le quali: lo scioglimento del consiglio comunale, l’attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina del commissario prefettizio e lo svolgimento di nuove elezioni. Il frammento normativo censurato, pertanto, è chiaramente inserito in un assetto volto a tutela dell’equilibrio delle finanze pubbliche complessive.

Quanto al principio del mandato elettorale riconosciuto dall’art. 51 Cost., questa Corte, fin dalla sentenza n. 184 del 2016, ha evidenziato che «il bilancio è un “bene pubblico”, nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una certa collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato e il realizzato».

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede essenzialmente nell’assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (ex plurimis, sentenza n. 18 del 2019).

La disposizione censurata, pertanto, non contrasta con il diritto di elettorato passivo, affermato dall’art. 51 Cost., ma è volta, piuttosto, a una sua piena tutela. L’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe – in virtù di quella che è stata definita una «presunzione assoluta» – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti.

La ragione di tale istituto risiede proprio nel principio che la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce il presupposto stesso del mandato elettivo (sentenza n. 228 del 2017).