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Mancata comunicazione alla PCC del debito commerciale, le sanzioni

In materia di misure per evitare ritardi nei pagamenti la Legge 145/2018, legge di bilancio 2019, ha novellato diverse disposizioni e ne ha inserite altre, tra le quale il temuto Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) che impone, dal 2021, un pesante accantonamento in conto competenza per chi non rispetta i limiti.

Ci poniamo di seguito alcune domande (che abbiamo raccolto nei Comuni) e cerchiamo di dare una risposta.

Quali sono i limiti? Risponde a questa domanda l’art. 1 comma 859 Legge 145/2018 novellato dal DL 34/2019 art. 38-bis, comma 1,  e dalla Legge 160/2019  art. 1, comma 854, lett. a):  "a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a)  le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b)  le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Quali sono le sanzioni per l’ente?  Risponde a questa domanda l’art. 1 comma 862 delle Legge 145/2018, novellato art. 50, comma 1, lett. c), DL 124/2019,: "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a)  al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b)  al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c)  al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d)  all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Dove confluisce l’accantonamento a FGDC? risponde a questa domanda l’art. 1 comma 863 novellato da art. 38-bis, comma 2, DL 34/2020: "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".

Come sono elaborati gli indicatori? Risponde a questa domanda l’art. 1 comma 861 Legge 145/2018, novellato da art. 50, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), DL 124/2019 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 854, lett. b), Legge 160/2019: "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare".

A regime, quando si comunica alla piattaforma lo stock di debiti commerciali scaduti non pagati? Risponde a questa domanda l’art. 1 comma 867 Legge 145/2019: "A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato".

Quali sanzioni scattano per il mancato invio dello stock di debiti commerciali? Risponde a questa domanda l’art. 1 comma 868 Legge 145/2018 novellato dall’art. 1, comma 854, lett. c), Legge 160/2019: "A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture"

Il responsabile per l’invio dello stock di debito commerciale scaduto non pagato, può subire sanzioni in caso di mancato o intempestivo invio? Risponde a questa domanda l’art. 7 bis comma 8 del DL 35/2013 e smi: "8.   Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure". Che cosa prevedono i commi 4 e 5 stesso articolo?

4.   A decorrere dalla data di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5.   Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

Quindi, tirando le conclusioni, le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi si applicano anche per il mancato invio delle informazioni sullo stock del debito commerciale alla piattaforma. Anche per il responsabile scattano sanzioni per il mancato invio o intempestivo invio.

Ma cosa succede se i dati sul debito al 31.12.2018 vengono inviati alla piattaforma il 10 giugno 2020 anziché il 31 maggio 2020? Il problema non si pone nemmeno, perché la piattaforma chiude il 31 maggio e non sarà più possibile trasmettere informazioni sullo stock di debito. Non per nulla il MEF – RGS ha comunicato in questi giorni che il 31 maggio 2020 sarà il termine ultimo per la comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock di debito relativo all'anno 2018 e che successivamente a tale data il sistema non rielaborerà più i dati per il calcolo dello stock 2018, fermo restando che tutte le informazioni presenti nel sistema, dopo tale data, saranno utilizzate per il calcolo dello stock 2019 il cui ammontare complessivo potrà essere ancora comunicato nel sistema PCC. Per questo, la RGS  ha invitato gli enti a procedere tempestivamente all’allineamento del debito al 31/12/2018 evidenziato dalla piattaforma