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Mancata trasmissione del questionario al bilancio e al rendiconto è grave violazione di legge

La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 273/2025, ha accertato l'omessa compilazione e la mancata trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, da parte dell'organo di revisione del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiedendo all’ente di adottare ogni provvedimento organizzativo necessario per la tempestiva compilazione e per l'invio alla Sezione regionale di controllo della suddetta relazione-questionario.

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha espressamente previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto redatta secondo le linee guida definite annualmente dalla Sezione delle autonomie. L'art. 3, co. 1 lett. e) del DL 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Dlgs n. 267/2000 TUEL l'art. 148-bis, significativamente rubricato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, secondo cui “ Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi ei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

Le disposizioni richiamate, dunque, da un lato valorizzano il ruolo della Corte dei conti quale «garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico» (Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 1995), dall'altro il rapporto tra gli organi di controllo interno degli enti locali e le Sezioni regionali di controllo della Corte, quali organi di controllo esterno al sistema delle autonomie locali.

Da quanto sopra sinteticamente esposto, quindi, risulta evidente l'importanza di una completa e tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell'organo di revisione, al fine di consentire alla Sezione regionale di controllo di assolvere al proprio compito istituzionale di presidio dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

L'omesso invio delle relazioni-questionario in parola, difatti, a prescindere dall'individuazione della causa concreta dell'inadempimento, costituisce una grave violazione di un preciso obbligo di legge che compromette l'esercizio delle attività di controllo intestate alla magistratura contabile (cfr., ex multis , Sezione regionale controllo per il Lazio n. 45/2024/PRSE).