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Mancata valorizzazione FPV, violato il principio di veridicità

La Corte dei Conti Basilicata, nella delibera 113/2025 ha esaminato questionario al rendiconto di ente Comune rilevando alcune criticità ad iniziare dall’elevato importo dei residui attivi, ai problemi di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità, alle irregolarità sul Fondo Pluriennale Vincolato. Su quest’ultima aspetto, la Sezione ha evidenziato che la mancata valorizzazione del FPV non può considerarsi un mero errore ma costituisce un'irregolarità contabile.

Al riguardo la Sezione rammenta che il fondo pluriennale vincolato è “un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputare agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse” (cfr. paragrafo 5.4.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. N. 118/2011).

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata comporta, infatti, un'impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie, per la cui garanzia è stato introdotto il fondo pluriennale vincolato (cfr. Corte Costo., inviato. N. 247/2017). La finalità del FPV è quella di “garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego. Detto fondo è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnato, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata” (cfr. Corte Cost., sent. n. 6/2017). Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 9/2016/INPR), l'istituto del fondo pluriennale vincolato costituisce “uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria” in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione, e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

La Sezione rappresenta la necessità della costituzione da parte dell'Ente del fondo pluriennale vincolato di parte corrente oltre ricorrano le fattispecie previste dal paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. N. 118/2011, considerato che la sua mancata o scorretta rappresentazione in bilancio “determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni “legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria” (sent. n. 247/2017 della Corte Costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sent. n. 184/2016)” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazioni n. 69/2022/PRSE e n. 189/2022/PRSE).