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Mansioni superiori anche per lo staff del Sindaco

La Corte Cassazione Civ., Sez. lavoro, con Ordinanza n. 16943 del 24/06/2025 ha sancito che il dipendente inserito ex art. 90 Tuel in staff al Sindaco assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore

In merito poi alla presunta nullità contrattuale, la Corte ha rilevato che il fatto che il lavoratore non abbia firmato il nuovo contratto di lavoro per la prosecuzione della collaborazione dopo il primo rapporto non rileva ai fini della nullità contrattuale, in quanto il primo contratto era validamente stipulato.