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Mensa scolastica, il servizio può essere erogato in forma gratuita

Spetta all’ente, nell’ambito delle proprie scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l’entità dei costi del servizio relativo alla mensa scolastica da coprire mediante il contributo dei fruitori e, in considerazione del fatto che tale contributo può essere "anche a carattere non generalizzato" (art. 3 del D.L. 786/1981) e dell’inerenza del servizio mensa con l’effettività del diritto allo studio (artt. 2 e 3 d.lgs. 63/2017), statuire come distribuire tale contributo fra i fruitori, potendo erogarlo ad alcuni in forma gratuita e ad altri secondo tariffe differenziate.
E' quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 427/2019, in risposta a specifico quesito in merito alla possibilità per il comune di offrire gratuitamente ai propri cittadini il servizio di refezione scolastica con oneri integralmente a carico del bilancio comunale.
Secondo il costante e consolidato orientamento ermeneutico in materia, i servizi a domanda individuale, tra i quali rientrano le mense, comprese quelle ad uso scolastico, devono essere finanziate, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posti integralmente a carico del bilancio pubblico (ex plurimis Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 7/2010/PAR; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 80/2011/PAR; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 115/2015). 
Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà dal legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti, quindi, a contribuzione da parte dei soggetti fruitori. Tuttavia, la determinazione concreta di tale contribuzione è "frutto di una scelta di ampia discrezionalità, riservata per legge all'amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 30/2018).
Secondo i giudici contabili, tale orientamento non contrasta con le disposizioni di cui al D.Lgs. 63/2017, che all’art. 2 individua la mensa scolastica fra  i servizi che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente debbono sostenere per assicurare il diritto allo studio. Inoltre, il successivo art. 3 del medesimo decreto dispone che i servizi previsti dall'articolo 2 siano erogati o in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le norme richiamate, pertanto, consentono agli enti locali di distribuire la quota di copertura dei costi del servizio mensa posta a carico dei fruitori, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del comune, potendo escludere l’onere del contributo a carico di alcuni fruitori e potendo differenziare l’onere della contribuzione a carico degli altri.