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MePA: applicazione dell'imposta di bollo con contrassegno telematico o autorizzazione preventiva

Nella risposta n. 321/2019, l'Agenzia delle entrate conferma le modalità già indicate per l'applicazione dell'imposta di bollo ai contratti pubblici formati all’interno del MEPA e gli allegati documenti, redatti in formato elettronico e firmati digitalmente.
In particolare, le soluzioni ammissibili sono l'utilizzo del contrassegno telematico ovvero la modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972. Si escludono, invece, le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo previste dal DM 17 giugno 2014, compreso il versamento con codice tributo 2501 per singolo atto.
Nel caso di utilizzo di contrassegno telematico, l'Agenzia da indicazioni su come comprovare l'assolvimento dell'imposta (elemento controverso ed oggetto di prassi discordanti tra le amministrazioni) precisando che "L’utente che intende assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972)".
Si evidenzia che tale modalità (l'integrazione del contratto/documento stesso) appare, in realtà, non sempre di facile applicazione, risultando quindi valida, in difetto, l'alternativa proposta dall'ente istante, ovvero che "l’aggiudicatario dovrà dichiarare che il contrassegno è stato usato per la stipula di un determinato contratto", utilizzando dichiarazioni già in uso presso diversi enti allegate poi al contratto medesimo.