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Mezzi di prova dell'effettiva fruizione ed utilizzo di imbarcazioni da diporto extra UE

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2020 n. 234483 individua le modalità ed i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo delle imbarcazioni da diporto al di fuori dell’Unione europea ai fini della territorialità o meno dell'imposta ai sensi dell'art. 7quater DPR 633/1972. Il provvedimento è adottato per dare attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e) del DPR n. 633 del 1972, relativi alle imbarcazioni da diporto, si considera al di fuori dell’Unione europea se è dimostrabile, sulla base di adeguati mezzi di prova, l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio extra UE.
La norma è stata introdotta a seguito del parere motivato con cui (in data 25 luglio 2019) la Commissione europea, ai sensi dell’art. 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha contestato all’Italia la violazione delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) che determinano la "territorialità" delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine, vale a dire per un periodo non superiore a novanta giorni, delle imbarcazioni da diporto: date le difficoltà a seguire i movimenti delle imbarcazioni da diporto, con circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 erano state stabilite delle percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea in considerazione della lunghezza e del tipo di propulsione dell’imbarcazione utilizzata. Percentuali forfettarie censurate, invece, dalla Commissione europea.
L’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea si evincerà, ora, dal contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa, sotto la propria responsabilità. Il contratto dovrà essere supportato dai mezzi di prova individuati dal Provvedimento, facendo ricorso, in particolare, ai sistemi di navigazione satellitare dell'imbarcazione, se presenti.
Il Provvedimento, inoltre, regolamenta l’obbligo di conservazione della documentazione, attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione ed individua la decorrenza degli effetti delle disposizioni ai contratti di locazione, noleggio ed altri contratti simili, a breve termine, conclusi successivamente all’entrata in vigore dello stesso.