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Milleproroghe passa con la fiducia alla Camera. I punti enti locali in sintesi

Ha ottenuto oggi l’approvazione della Camera dei Deputati, con fiducia, la conversione in legge del DL 162/2019 noto come "Milleproroghe", ma in realtà una vera e propria manovra aggiuntiva, anche correttiva delle disposizioni previste nella Legge 160/2019 di bilancio 2020.

Questi i punti in sintesi di interesse per gli enti locali, tratti dalla documentazione Camera dei Deputati, divisi per macro argomento.

FINANZA LOCALE

Il decreto-legge contiene numerose disposizioni in materia di finanza locale.

L'articolo 38 (commi 1-3) introduce disposizioni finalizzate ad assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l'anno 2020 agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito dell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano.

La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al Ministero dell'interno,  entro il 31  gennaio 2020, un incremento dell'anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni. Le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle  esposizioni eventualmente  derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

Il comma 3-bis amplia il periodo entro il quale i comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016 e che abbiano richiesto anticipazioni di somme al Ministero dell'interno per i pagamenti in sofferenza, devono provvedere alla restituzione delle relative somme. In particolare, si prevede che la restituzione delle somme avvenga nei dieci esercizi finanziari successivi (in luogo dei tre esercizi attualmente previsti dalla normativa vigente) a partire dal secondo anno dall'assegnazione, entro il 30 settembre di ciascun anno.

    L'articolo 38-bis interviene sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017.

L'articolo 38-bis, comma 3, lettera a), novella in più punti il comma 43 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina la procedura di riparto, rendicontazione ed eventuale recupero dei contributi ai comuni per investimenti nei progetti di rigenerazione urbana.

I commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 dell'articolo 38-bis prevedono una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 62-64) per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole.

   Il comma 3, lettera d) dell'articolo 38-bis abroga la norma della legge di bilancio 2020 che prevedeva, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, l'attivazione di  procedure di      verifica  degli eventuali effetti negativi sulla finanza della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato, definendo la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato.

Si prevede, poi, in favore degli enti interessati dagli eventi sismici del 2016, la sospensione per un anno del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il  pagamento dei debiti scaduti della PA, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario.  Si  stabiliscono  inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

I commi da 14-quater a 14-novies dell'articolo 39 ripristinano l'attribuzione dell'intero  gettito della  tassa automobilistica alle regioni, per gli anni dal 2023 al 2033. A tal fine sono modificate le norme della legge finanziaria 2007 che, a seguito dell'incremento della tassa automobilistica, avevano stabilito che l'aumento di gettito fosse attribuito allo Stato, anziché trasferito alle regioni. Le risorse che in tal modo rientrano nelle spettanze regionali, pari a 210,5 milioni di euro annui dal 2023 al 2033, sono destinate dalle regioni ad investimenti nei rispettivi territori. Il mancato incasso da parte dello Stato è compensato sulle somme attribuite alle regioni dalla legge di bilancio 2020 a titolo di contributi per investimenti.

Il comma 14-decies dell'articolo 39 amplia la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) di contrarre mutui per spese di investimento.

L'articolo 39-bis consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche  per gli anni dal 2019  al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali.

L'articolo 39-ter attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n.4/2020, che  ha censurato  l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il maggiore disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale.

L'articolo 39-quater introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019. Il ripiano del disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021.

Il comma 3 dell'articolo 31-bis dispone l'assegnazione, per  il  periodo 2020-2024,  di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annui,  rispettivamente, per  le città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole.

 

PUBBLICO IMPIEGO

Il provvedimento reca diverse misure in materia di pubblico impiego, dirette, tra l'altro, alla stabilizzazione del personale precario e a nuove assunzioni nell'ambito di diverse pubbliche amministrazioni.

Stabilizzazione

Viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato, ricorrendo determinate condizioni, di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni, differendo, inoltre, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della predetta disciplina transitoria (art. 1, c. 1 e 1-bis).

Assunzioni

Viene prorogata dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la facoltà per le pubbliche  amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010- 2019, entro determinati limiti derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni (art. 1, c. 2, lett. a) e c. 4, lett. a)).

Il provvedimento in oggetto, inoltre, proroga i termini per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 5), nonché per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, c. 3 e 4 lett. b)) e per le Forze di polizia (art. 19), e autorizza ulteriori assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero della salute (art. 1, c. 5-ter) e a tempo  determinato  presso il  Ministero della giustizia (art. 8, c. 6-bis e 6-ter), le amministrazioni territoriali della Liguria (art. 15, c. 3) e, limitatamente al personale operaio, presso l'Arma dei Carabinieri (art. 19-bis).

Infine, si prevede la possibilità per le regioni di procedere alle assunzioni da destinare ai centri per l'impiego anche attraverso le società a partecipazione pubblica (art. 17, c. 1-ter).

Facoltà assunzionali

In ordine alle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, si introduce un meccanismo analogo a quello già previsto per le regioni a statuto ordinario e i comuni, disponendo che queste possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale. Dal 2025, le Province e le  Città metropolitane che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia saranno tenute ad applicare un turn over del personale pari al 30 per cento (art. 17, c. 1, cpv. 1-bis).

Viene inoltre abrogata la disposizione - adottata nell'ambito del procedimento per la mobilità  del  personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni - secondo cui la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle regioni a statuto ordinario è ridotta rispettivamente in misura pari al 30 e al 50 per cento (art. 17, c. 1, cpv. 1-ter).

Per quanto concerne i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, il provvedimento in oggetto dispone che - fermo restando le relative facoltà assunzionali previste sulla base della sostenibilità finanziaria - essi

reclutino prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile (art 18 c. 2-bis).

 

Graduatorie e procedure concorsuali

Con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019, vengono escluse le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni dettata dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 10-undecies).

In deroga alla suddetta disciplina relativa ai termini di validità delle graduatorie, vengono prorogate fino al 30 giugno 2021 le graduatorie (approvate negli anni dal 2012 al 2017) dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario (art 1 c 5-bis).

Inoltre, si consente agli enti locali di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per le assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale (art 17 c. 1-bis).

In merito alle procedure concorsuali, viene prorogata fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Si dispone, inoltre, che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del fondo istituito per la realizzazione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza  degli accessi sia destinata alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, anche al fine di ridurne i tempi di svolgimento (art. 18, c. 1-bis).

 

Mobilità

Entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le  società  a controllo pubblico  effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, al fine  di  agevolare processi di mobilità in ambito regionale (art. 1, c. 10-novies e 10-decies).

 

Indennità di amministrazione

Vengono incrementate di 5 milioni di euro le risorse da impiegare per l'aumento dell'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (art. 21-bis).

 

 

PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE ED ENTI LOCALI

Il decreto-legge, oltre ad intervenire con diverse misure su vari aspetti della finanza locale (si  veda  il relativo paragrafo), reca talune modifiche alla disciplina ordinamentale e lavoristica degli enti locali.

Sulla disciplina elettorale delle province interviene l'articolo 17-bis che prevede la non applicazione - per gli anni 2020 e 2021 - della previsione della legge n. 56 del 2014 in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data  di svolgimento delle elezioni.

Si dispone inoltre che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni  provinciali, sono  differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali: ciò solo per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale  siano tali da far superare la soglia  del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

Sotto altro profilo, l'art.17, comma 1, reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province e delle Città metropolitane (v. anche pubblico impiego), per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal DL n.34 del 2019.

Infine,  per quanto riguarda la gestione obbligatoria  in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, l'articolo 18-bis, differisce al 31 dicembre 2020 il termine di decorrenza, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019.

Al contempo, l'art. 18-ter interviene in materia di contratti a tempo determinato del personale degli uffici di diretta collaborazione nei comuni.

Infine, l'articolo 16-ter, reca una serie di misure riguardanti la figura dei segretari  comunali  e  provinciali.

In primo luogo, si riduce la durata del corso-concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali e introduce una verifica da effettuare durante il corso e obblighi formativi suppletivi  dopo la prima nomina.

Viene prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il 30 per cento dei

posti al concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali.

È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel 2018 finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale.

Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi  la  possibilità di  conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti.

     Si interviene al contempo sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell'assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla      sommatoria degli abitanti di tutti i comuni

 

FISCO, PATRIMONIO PUBBLICO, FINANZA E ASSICURAZIONI

Tra le misure di natura fiscale contenute nel provvedimento si segnalano le seguenti:

Le modifiche alla disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di  veicoli senza conducente, consistenti nella proroga del termine per il versamento delle  somme  dovute in scadenza nel primo semestre 2020 e nell'introduzione di nuove modalità per individuare i soggetti tenuti al pagamento (articolo 1, comma 8-bis, introdotto in sede referente);

lo slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale introdotto dalla legge di bilancio 2020 che sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il canone per l'installazione  di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (articolo 4, comma 3-quater, introdotto in Commissione);

la proroga al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (commi 3-sexies, 3-septies, 3-octies dell'articolo 4, introdotti durante l'esame in Commissione);

l'estensione ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, della riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca sui canoni di locazione di

immobili ad uso abitativo (commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 4, introdotti in sede referente);

la proroga di un anno, e cioè a tutto il 2020, dell'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione  a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (detrazione del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui, dunque con una somma massima detraibile di 1.800 euro: articolo 10, comma 1).

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali, il provvedimento (comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4) proroga  il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e (articolo 40-bis, introdotto in sede referente) stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali.

In materia finanziaria e assicurativa si ricordano, rispettivamente, le seguenti misure:

le integrazioni alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate  mediante concessione  di un finanziamento (cd subparticipation), introdotta dalla legge di bilancio 2019. L'articolo 4-bis, introdotto durante l'esame in sede referente posticipa al 31 dicembre 2020 il termine per l'emanazione della disciplina secondaria di attuazione delle predette norme e dettaglia la disciplina delle predette tipologie di cartolarizzazioni;

il differimento al 16 febbraio 2020 dell'applicazione della cosiddetta RC Auto familiare, ovvero la disciplina sulla valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare (comma 4 dell'articolo 12). In sede referente (successivi commi  4-ter  e  4-quater dell'articolo 13) sono state differenziate le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche condizioni.

Per quanto attiene ai beni e agli immobili pubblici:

si sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti per  le  concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto  (articolo 34, come modificato in Commissione);

si estende al 2020 il blocco degli adeguamenti 'ISTAT sui ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle autorità indipendenti, inclusa la CONSOB (articolo 4, comma 2).

Con riferimento alla CONSOB, il provvedimento proroga (comma 3-bis dell'articolo 4, inserito in sede referente) dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine entro cui essa può adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, a specifiche condizioni; sono inoltre ampliati i poteri della Consob in tema di vigilanza su offerta e diffusione di prodotti finanziari, con particolare riferimento ai fornitori di connettività.

 

TRASPARENZA E INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A.

Il provvedimento reca diverse misure in materia di trasparenza e informatizzazione della pubblica amministrazione.

     Sotto il profilo della trasparenza, i commi da 7 a 7-quater dell'articolo 1 intervengono sugli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e       patrimoniali dei dirigenti pubblici, tenuto conto delle previsioni dal D.Lgs. 33/2013 (Codice della trasparenza) e della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di p pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.

Con le nuove disposizioni gli obblighi più ampi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del Codice della trasparenza si applicano ai dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale),  fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Per tutti i dirigenti viene invece demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri. Non è consentita, per espressa previsione del testo, l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

Gli obblighi di pubblicazione sono inoltre estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell'interno.

     Per quanto riguarda le misure per l'informatizzazione della p.a., è oggetto di proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi e    esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (comma 8 dell'art. 1).

Inoltre la norma dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano  tenuti a integrare i loro sistemi di incasso in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) o con altri soggetti pubblici  o fornitori di servizi di incasso, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

I soggetti pubblici considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); i gestori di servizi pubblici (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); le società a controllo pubblico  (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti  finanziari  quotati  in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Le disposizioni dell'articolo 42 sono inoltre volte alla valorizzazione delle risorse di personale di cui si avvale la Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasformazione  digitale  del Paese ed a prevedere l'esclusività dell'esercizio di alcune di queste funzioni per il tramite della società PAgoPa