Minori trasferimenti a ristoro per l’Imu
La legge di bilancio 2020, Legge 160/2019 art. 1 commi 750 e 751, prevede l’imponibilità ai fini IMU dei fabbricati strumentali ad uso agricolo e degli immobili merce, immobili destinati alla vendita rimasti invenduti. Fino al 2019 invece, tali immobili erano esenti per legge ed i Comuni godevano del ristoro statale, visualizzato nelle spettanze tra i contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge:
- trasferimento compensativo imu (c.d. immobili merce art. 3, dl 102/13 e dm 20/06/2014) contributo ristoro gettito tasi per finanziamento piani di sicurezza (art 1, c. 892, ls 145 2018)
- trasf. compensativo imu, tari e tasi immobili dei cittadini italiani residenti estero iscritti aire
- trasf. comp. imu colt. diretti e esenzione fabb. rurali (art. 1, c 707, 708, 711, l. 147/2013)
- trasferimento compens. imu immobili ad uso produttivo (art. 1, c. 21, l. 208/15)
- contributo conseguente stima gettito ici 2009 e 2010 (art 3 comma 3 dpcm 10 marzo 2017 ) contributo per criticita gettito imu e tasi (art 1, c. 892bis, l. 145/18)
- rimborso ai comuni spese elettorali
Di conseguenza, se i Comuni vorranno confermare l’esenzione anche per l’anno 2020, questa sarà una scelta politica che non sarà più oggetto di ristoro da parte dello Stato e determinerà una minore entrata a Titolo II.
Art. 1 - Comma 750: L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
Art. 1 - Comma 751: Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU