← Indietro

Modalità di notifica atti residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E.

Con Ordinanza n. 22838 del 07/08/2025, la Suprema Corte ha evidenziato le modalità di notifica degli atti intestati a contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E.

I giudici hanno sottolineato che, in materia di notificazioni, il legislatore è intervenuto, con decreto-legge 25 marzo 2010, convertito con modificazione in Legge 22 maggio 2010 n. 73, introducendo nell’art. 60 d.P.R. 600 del 1973 il quarto e quinto comma.

Il quarto comma stabilisce che “Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza con quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)”.

Il quinto comma prevede che “La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione”.

Alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha chiarito che (tra le più recenti, Cass. n. 13753/2023) la prima parte del quarto comma è chiara nel precisare che la notifica al cittadino residente all’estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l’indirizzo estero che risulti dall’A.I.R.E. In mancanza, l’indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma. Solamente in caso di esito negativo della notifica ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta.

Nel caso di specie, il contribuente era iscritto all’A.I.R.E. e la raccomandata era stata spedita all’indirizzo corretto. La notifica a mezzo spedizione diretta della raccomandata con avviso di ricevimento si è validamente perfezionata, in quanto il contribuente, risultato assente in una determinata giornata, aveva però ricevuto avviso inerente al deposito del plico, come attestato dall’agente postale, e non aveva provveduto al ritiro dello stesso entro i termini prestabiliti. Dunque, la notifica risultava perfezionata per compiuta giacenza.