Modifica dell’inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali
L’art. 3 comma 1 del DL 80/2021 modifica la disciplina concernente l’inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all’interno dell’area e l’accesso ad aree superiori. La novella normativa introduce un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, modifica la disciplina della progressione all’interno della stessa area e stabilisce (ponendo a regime ed ampliando una soluzione già prevista in via transitoria) una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. L’istituzione della nuova area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, è demandata alla contrattazione collettiva l’istituzione della stessa. Per il restante personale oggetto della presente disciplina, resta fermo il principio dell’articolazione di esso in almeno tre aree funzionali.
La novella conferma che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo princìpi di selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito e specifica, nella riformulazione operata dal Senato, che esse hanno luogo secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; i parametri della selettività vengono leggermente riformulati sotto il profilo letterale - la novella fa riferimento alle capacità culturali e professionali, all'esperienza maturata (locuzione inserita dal Senato), alla qualità dell’attività svolta ed ai risultati conseguiti -, mentre vengono soppresse, fermi restando i princìpi summenzionati, le disposizioni specifiche secondo cui: la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica; la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.
La novella inoltre stabilisce (ponendo a regime ed ampliando una soluzione già prevista in via transitoria) una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. La riformulazione operata dal Senato è intesa ad esplicitare che la nuova disciplina si applica anche alla progressione tra categorie, per il personale delle amministrazioni comprese nel comparto Funzioni locali; la specificazione è dovuta alla considerazione che il contratto relativo a quest'ultimo comparto prevede un'articolazione del personale in categorie, anziché in aree.
La nuova norma introduce il principio che la modalità di progressione tra aree (o categorie) mediante procedura comparativa si applichi per una quota - non superiore al cinquanta per cento - delle posizioni disponibili; la determinazione della percentuale - nell'ambito del summenzionato limite - è demandata, ai sensi del comma 2, lettera c), del successivo articolo 6, al Piano integrato di attività e organizzazione (per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni tenute all'adozione di tale Piano ai sensi del medesimo articolo 6). La disciplina a regime finora vigente prevede invece, in via generale, per l’accesso ad ognuna delle suddette aree il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti da destinare al personale interno all’amministrazione - in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno -, quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nella disciplina finora vigente vi è altresì una disposizione transitoria, secondo cui, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo (fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno); il numero di posti per queste ultime procedure non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (consentite per la relativa area) e l'attivazione di tali procedure determina (in relazione al numero di posti individuati) la corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva (nei bandi concorsuali) destinata al personale interno.
La nuova procedura comparativa si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Una disposizione inserita nella novella dal Senato prevede che, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possano definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti - ad esclusione della suddetta nuova area destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione -, sulla base di requisiti inerenti all'esperienza e alla professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al requisito del titolo di studio per l'accesso all'area dall'esterno. Tale disposizione prospetta, quindi, la possibilità di una deroga - nell'ambito della procedura comparativa - a quest'ultimo requisito, confermando che, al di fuori di queste eventuali previsioni contrattuali, la procedura comparativa è subordinata al possesso dei titoli richiesti per l'accesso (alla medesima area o categoria) dall'esterno (tale profilo non era definito esplicitamente nel testo originario della novella, che si limitava a far riferimento - ai fini della valutazione comparativa - al possesso di titoli - professionali e di studio - ulteriori).
Per una quota, pari ad almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, resta ferma il principio dell’accesso dall’esterno (tramite concorso pubblico). Dovrebbe essere chiarito se sia ora esclusa, nel contesto della nuova disciplina, la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno.