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Modifica normativa medie opere

Il DL 95/20205 all’art. 3 bis interviene in materia di medie opere, di cui all’art. 1 commi 139 e seguenti Legge 145/2018.

Come rileva la nota del Servizio studi del Senato, l’articolo 3-bis reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere (introdotta dalla legge di bilancio 2019), relativamente: all’utilizzo delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023 ma non utilizzate (lett. a)); all’eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione (lett. b)); ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo (lett. c)); al termine di fine lavori (lett. d)); al termine per l’alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione (lett. e)); ai casi di revoca delle risorse (lett. f)); al termine di non revocabilità dei contributi relativi all’annualità 2022 (lettera g), n. 1)); ai termini per l’avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale (lettera g), n. 2)).


Utilizzo delle risorse destinate allo scorrimento della graduatoria del 2023 ma non utilizzate (lettera a)

La lettera a) aggiunge, dopo il primo periodo del comma 139-ter della legge di bilancio 2019 (come riscritto dall’art. 32, comma 1, lett. b), del D.L. 19/2024) – il cui testo vigente dispone che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 – un periodo volto a stabilire che le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto interdipartimentale del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate (secondo le modalità previste dal comma 140) entro il 15 settembre 2025.

Si ricorda che con il decreto del 19 maggio 2023 si è provveduto all’assegnazione delle risorse (per un importo complessivo di 1.347,9 milioni di euro) alle richieste di contributo presentate, per l’annualità 2023, entro il 15 settembre 2022 e ritenute ammissibili.

Successivamente, tale decreto è stato rettificato dal decreto 28 marzo 2025 (Decreto di rettifica al decreto interdipartimentale del 19 maggio 2023 per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Annualità 2023-2024-2025). Nelle premesse di tale decreto viene evidenziato che sono state effettuate “verifiche a campione sulla corretta qualificazione dell'intervento rispetto alle informazioni rese dagli enti in sede di istanza di contributo” e che si è reso necessario “procedere alla ridefinizione delle tipologie di intervento conformemente agli esiti delle verifiche effettuate e conseguentemente alla revoca del contributo concesso agli enti per i quali si è provveduto alla detta ridefinizione”. Nelle medesime premesse viene altresì sottolineato che si è reso “necessario procedere al recupero delle eventuali somme già erogate a titolo di acconto nei confronti degli enti rinunciatari”. L’art. 1, comma 3, del decreto 28 marzo 2025, dispone quindi che l'assegnazione in favore dei comuni beneficiari è pari a 1.203,6 milioni di euro.

Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto di rettifica sembrano quindi corrispondere all’importo di circa 144,3 milioni di euro.

In relazione alle modalità previste dal comma 140, richiamate dalla disposizione in esame, si ricorda che tale comma, tra l’altro:

- prevede che gli enti “comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025”;

- disciplina i contenuti della richiesta, stabilendo che la stessa “deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura”;

- dispone che, per ciascun anno, la richiesta di contributo deve riferirsi a opere “in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici” che sono inserite in uno strumento programmatorio;

- dispone inoltre che, per ciascun anno, non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente e individua l’importo massimo del contributo richiedibile da ciascun comune.


Eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione (lettera b)

La lettera b) sopprime il terzo periodo del comma 141 della legge di bilancio 2019, il cui testo vigente dispone che in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.


Documenti contabili da trasmettere alla BDAP ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo (lettera c)

La lettera c) modifica il secondo periodo del comma 142 della legge di bilancio 2019, il cui testo vigente stabilisce che sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili (indicati nel dettaglio dal medesimo comma) riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

La modifica è volta a precisare che i documenti contabili in questione non sono quelli riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, bensì quelli riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

La lettera d) modifica il quarto periodo del comma 143 della legge di bilancio 2019, il cui testo vigente, nel disporre la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori relativi alle annualità 2021-2022, reca una clausola volta a stabilire che restano in ogni caso fermi i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter.

Il riferimento sembra essere al termine di conclusione dei lavori che, ai sensi del comma 139-ter, è fissato al 31 marzo 2026.

La modifica in esame è volta a sopprimere la citata clausola; pertanto sembra dedursi che per i lavori in questione non è più previsto il termine del 31 marzo 2026 per la loro conclusione.

Si fa notare che i termini di aggiudicazione summenzionati sono stati da ultimo prorogati dall’art. 8, comma 8-bis, lett. a), n. 1), del D.L. 25/2025.


Termine per l’alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione (lettera e)

La lettera e) modifica il terzo periodo del comma 144 della legge di bilancio 2019, il cui testo vigente dispone che i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione (disciplinato dal comma 146 della medesima legge) entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

La modifica è volta a precisare che il citato termine di 6 mesi non decorre dal collaudo o dalla regolare esecuzione ma dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo o della regolare esecuzione.

In relazione alla disciplina recata dal succitato comma 146, si ricorda che tale comma dispone che il monitoraggio e la rendicontazione delle c.d. medie opere è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto ministeriale che provvede alla determinazione del contributo attribuito a ciascun ente (v. box). Lo stesso comma dispone che “il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato”.


Casi di revoca delle risorse (lettera f)

La lettera f) modifica il comma 145 della legge di bilancio 2019, il cui testo vigente dispone che nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La modifica è volta a precisare che la revoca opera solamente nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144.

Si fa notare che in realtà il comma 143 non individua il termine di avvio dei lavori ma il termine per l’aggiudicazione degli stessi. Lo stesso comma precisa che con riferimento alle annualità 2021-2022, tale termine “è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto”.

In relazione al termine di rendicontazione si ricorda che il nuovo testo del comma 144, come modificato dalla precedente lettera d), prevede che la stessa deve avvenire entro 6 mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo o della regolare esecuzione

Si fa notare che il comma 148-ter della medesima legge di bilancio (come modificato da ultimo dall’art. 8, comma 8-bis, lett. c), del D.L. 25/2025) dispone che “non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 30 giugno 2023. Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 (data differita al 30 giugno 2025 dalla lettera g) dell’articolo in esame, n.d.r.) abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto”.


Termine di non revocabilità dei contributi relativi all’annualità 2022 (lettera g), n. 1))

Il numero 1) della lettera g) modifica la parte del comma 148-ter della legge di bilancio 2019 ove si dispone che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 ha avuto luogo l'affidamento dei lavori.

La modifica è volta a differire tale data al 30 giugno 2025.


Termini per l’avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto o riequilibrio finanziario (lettera g), n. 2))

Il numero 2) della lettera g) introduce, nel testo del comma 148-ter della legge di bilancio 2019, un nuovo ultimo periodo che dispone che, per gli enti locali beneficiari dei contributi per “medie opere” (cioè dei contributi previsti dai commi 139 e seguenti della medesima legge) che si trovano in situazione di dissesto finanziario o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, i termini per l'avvio degli interventi previsti dal comma 143 sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari.

Si fa notare che in realtà il comma 143 non individua il termine di avvio dei lavori ma il termine per l’aggiudicazione degli stessi. Nel dettaglio, tale comma dispone (al primo periodo) che l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitré mesi.

Lo stesso comma dispone inoltre, tra l’altro, che “con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021 […] . I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023”.


La novella normativa è la seguente:

Art. 3 bis - Disposizioni in materia di medie opere

1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025»;

b) al comma 141, il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 142, le parole: «riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento»;

d) al comma 143, quarto periodo, le parole: «, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter» sono soppresse;

e) al comma 144, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione»;

f) al comma 145, le parole: «Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144»;

g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo, che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari».