Modifica quote RTI rispetto all'offerta: il parere di ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso un importante parere che fa chiarezza sulla possibilità di modificare le quote di partecipazione nei raggruppamenti temporanei di imprese, alla luce della rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia europea.
Con il parere n. 21 del 21 maggio 2025, ANAC ha risposto a una richiesta di chiarimento relativa a un accordo quadro per la manutenzione di spazi aperti di competenza della Città Storica.
Il caso riguardava una richiesta di modifica delle quote di partecipazione di un'ATI, con inversione di ruolo tra mandataria e mandante: dalla composizione originaria (mandataria 51%, mandante 49%) si voleva passare a una nuova configurazione (mandataria 5%, mandante 95%). L'Amministrazione aveva inizialmente negato l'autorizzazione, ritenendo che tale modifica violasse sia l'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (divieto di modifiche soggettive dei RTI) sia l'art. 92, comma 2, del d.p.r. 207/2010, che richiede alla mandataria il possesso dei requisiti nella misura minima del 40%. Il parere ANAC si basa sulla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia C-642/20 del 28 aprile 2022, che ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2014/24/UE la normativa italiana che impone alla mandataria di possedere requisiti ed eseguire prestazioni in misura maggioritaria. La Corte europea ha infatti affermato che "la volontà del legislatore dell'Unione consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese". Il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) ha recepito questi principi. L'art. 68, comma 11, stabilisce che i raggruppamenti sono ammessi se hanno complessivamente i requisiti necessari, mentre l'art. 30 dell'Allegato II.12 conferma che: - le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti dei requisiti posseduti; è ammessa la modifica delle quote previa autorizzazione della stazione appaltante; il limite invalicabile resta la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti.
Per quanto riguarda le modifiche dell'assetto del RTI con sostituzione della mandante nel ruolo di mandataria, ANAC richiama l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2021, che ammette sostituzioni interne per: a) eventi straordinari (fallimento, liquidazione, morte); b) esigenze riorganizzative non elusive; c) modifiche strutturali interne senza aggiunta di nuovi soggetti: tali modifiche sono ammesse purché non finalizzate ad eludere requisiti di partecipazione mancanti.
Secondo ANAC, infatti, una modifica delle quote, proposta dal raggruppamento affidatario dell’appalto rispetto a quanto indicato in sede di offerta, può essere autorizzata dalla stazione appaltante, a cui è rimessa ogni valutazione sulla compatibilità di tale modifica con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, anche sulla base delle previsioni del bando di gara laddove siano stati riservati alcuni compiti essenziali ad un partecipante del raggruppamento.
Le stazioni appaltanti dovranno valutare le richieste di modifica delle quote RTI con un approccio più flessibile, concentrandosi sulla verifica sostanziale dei requisiti piuttosto che su rigidi parametri quantitativi. Questa evoluzione normativa e giurisprudenziale apre nuove opportunità per gli operatori economici, consentendo una maggiore adattabilità organizzativa nel corso delle procedure di gara e dell'esecuzione contrattuale, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza che governano gli appalti pubblici.