Modifiche addizionale comunale Irpef c'è tempo fino al 15 aprile
I Comuni hanno tempo fino al 15 aprile 2026 per deliberare adeguamenti alle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF bilancio 2026-2028.
La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, come modificata con Legge 199/2025, legge di bilancio 2026, art. 1 comma 650, dispone infatti all’art. 1 commi 750 – 751 – 752:
750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni d'imposta 2025 e 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 APRILE 2026, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026, 2027 e 2028, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.